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Collaborazioni e Partite IVA: le regole applicabili

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Collaborazioni e Partite IVA: le regole applicabili

Collaborazioni e Partite IVA: le regole applicabili

 

 

In questi ultimi anni sono state diverse le riforme relative ai contratti di lavoro, molte delle quali orientate ad eliminare le false collaborazioni e consulenze di Partite IVA. L’ultimo intervento normativo in merito è il decreto legislativo meglio noto come Jobs Act.

Dal momento che l’Agenzia delle Entrate ha avviato una specifica campagna di controlli fiscali per queste tipologie di rapporti è necessario che le collaborazioni e le Partite IVA rispondano ad una serie di requisiti.

Innanzitutto bisogna valutare, se il rapporto di collaborazione instaurato, viene inquadrato o meno come lavoro occasionale. In tal caso la retribuzione può avvenire anche con l’utilizzo dei “nuovi voucher” recentemente disciplinati.

Nel caso invece di prestazioni continuative, devono svolgersi nel rispetto di norme precise, in modo che gli accertatori non possano invocare la presunzione di “lavoro dipendente mascherato”.

Perciò occorre rifarsi alla disciplina generale sulla possibilità di richiedere la Partita IVA, da parte della maggioranza dei soggetti prestatori d’opera. Alcune attività rimangono però escluse, ad esempio:

– l’attività di amministratore di società;

– l’attività di venditore porta a porta;

– collaborazioni a favore di associazioni e attività sportive.

Quando però la prestazione è a favore di un unico committente in modo continuativo rimane il problema della presunzione di “lavoro dipendente mascherato”, sia per le Partite IVA che per le collaborazioni.

La presunzione non opera certamente quando il soggetto prestatore è iscritto ad un albo professionale ed agisce nell’esercizio delle c.d. “prestazioni intellettuali”.

Negli altri casi è indispensabile che la prestazione personale, relativa alle collaborazioni e Partite IVA, sia svolta in modo assolutamente autonomo rispetto al committente, senza vincolo disciplinare o di orario ed organizzata direttamente dal prestatore d’opera. Contrariamente, in caso di accertamento, viene applicata la disciplina del lavoro subordinato.

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