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Credito d’imposta: canoni di locazione immobili a uso non abitativo

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Credito d’imposta: canoni di locazione immobili a uso non abitativo

Credito d’imposta: canoni di locazione immobili a uso non abitativo

Credito d’imposta: tutto ciò che c’è da sapere

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: chiarimenti dell’AdE
Con la CM 14 del 06/06/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio:


Nello specifico, la misura consiste in:
– un credito di imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
– corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (anche giugno per le sole imprese turistico – ricettive);
– a condizione che l’immobile sia destinato allo svolgimento di una delle seguenti attività: attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Chiarimenti ambito soggettivo
Rientrano inoltre nel perimetro applicativo dell’agevolazione:
– i soggetti in regime forfetario;
– gli imprenditori e le imprese agricole;
– le strutture alberghiere;
– enti non commerciali.

Chiarimenti ambito oggettivo
La norma fa riferimento ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili “ad uso non abitativo”, ma senza richiedere espressamente l’inquadramento in una categoria catastale. In sostanza, anche le unità accatastate come abitative – A/2, A/3, ecc. – potranno fruire dell’agevolazione laddove il conduttore le utilizzi nell’ambito della propria attività d’impresa, come nel caso di affittacamere, gestione di residence/villaggi turistici e simili.

L’Agenzia chiarisce che il riferimento al leasing:
– è da intendersi esclusivamente ai contratti di leasing cd. operativo (o di godimento), in quanto avente la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”;
– non anche al leasing cd. finanziario (o traslativo).

Inoltre per quanto riguarda i Professionisti – Immobile ad uso promiscuo – viene chiarito che è possibile fruire dell’agevolazione anche per tali immobili, a condizione che:
– il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente alla professione (in tale ipotesi, il credito di imposta sarà riconosciuto solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva, laddove in locazione);
– nel rispetto di tali condizioni il credito d’imposta va calcolato sul solo 50% del canone (dunque sarà pari al 60% x 50% x canone).

Condizioni da rispettare
Per accedere al credito è necessario che si sia verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (2019).

Misura del credito
La disposizione normativa prevede che la misura del credito vari a seconda del tipo di contratto; nello specifico, si prevede che il credito sia pari:
– al 60% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili;
– al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile:

– in compensazione nel mod. F24;
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa – può essere ceduto:
a) al locatore o al concedente;
b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione
del credito.

In merito alla cessione al locatore, viene chiarito che è possibile cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi il pagamento del canone si considera avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, fermo restando che, in tal caso, deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione, questo può avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, utilizzando il codice tributo: “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”.