Con comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri si rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
Come annunciato, fino a fine anno vi sarà il doppio binario scheda carburante – fattura elettronica. In altre parole, l’emissione della fattura elettronica rimane una semplice facoltà, permanendo l’obbligo di documentare l’acquisto di carburante con annotazione nella scheda carburante.
Confermate le misure che obbligano all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per l’acquisto di carburante. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva è subordinata al pagamento effettuato con carte di credito, carte di debito o carte prepagate o tramite altro mezzo ritenuto idoneo:
– assegni,
– bonifico bancario o postale,
– altri pagamenti “elettronici “: addebito diretto (es. Rid), bollettino o vaglia postale.
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