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Come richiedere il Bonus Vacanze: ecco la guida

L’Agenzia delle Entrate fornisce in un provvedimento le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio. L’agevolazione è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico- ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è
riconosciuto fino a un importo massimo di:
– 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone;
– 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
– 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24.

A chi spetta?
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a € 40mila.
Il primo step è dunque il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della
presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps.

Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della DSU ordinaria e corrente e sulla richiesta dell’ISEE sono disponibili sul sito dell’Inps nel quale sono pubblicate una serie di FAQ in materia di ISEE.

Come si richiede il bonus: l’app IO
Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.
A partire dal 1° luglio 2020, uno dei componenti del nucleo familiare può accedere alla funzione per richiedere il bonus Vacanze disponibile nella sezione “Pagamenti” dell’app IO.
Nei casi in cui l’utente sia risultato idoneo a ricevere il bonus, dopo aver visualizzato l’anteprima del bonus vacanze, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l’app IO comunichi l’attivazione del bonus.
Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’app IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti”.

Sono riportate le seguenti informazioni:
• il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione “Condividi” presente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’app;

• l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell’importo dello sconto e dell’importo della detrazione fruibile in dichiarazione;

• l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata: uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico;

• il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2020).

Un esempio: Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce di una vacanza, il cui prezzo è pari a 1.000 euro. Al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto immediato (pari all’80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa all’anno di imposta 2020, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall’imposta dovuta. Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).

Attenzione: Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Cosa deve fare l’esercente?
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (Smart Card).
Dall’area «Mia scrivania» scegliere > Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze ed inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale;
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.

Il recupero dello sconto
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate / ENTRATEL.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Con una risoluzione di prossima pubblicazione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.