Recentemente il Ministero dello Sviluppo ha emanato il decreto attuativo che disciplina le norme riguardanti il regime del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto. Nello specifico vengono individuati:
– gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto;
– le caratteristiche dei buoni pasto;
– il contenuto degli accordi tra le società emittenti i buoni pasto ed i pubblici esercizi.
Anticipiamo che, con la nuova disciplina, ai fini fiscali nulla è cambiato. Infatti l’art. 51 del TUIR dispone che, non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto dirette da parte del datore di lavoro e le somministrazioni esternalizzate (appaltate a terzi), fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, aumentato a € 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
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