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Gestione permessi e ferie non godute

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Gestione permessi e ferie non godute

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Permessi e ferie non godete dei dipendenti: come gestirli?

In questa circolare riepiloghiamo le regole per i permessi e le ferie non godute dei dipendenti e le possibili opzioni da scegliere, da parte del datore di lavoro, entro le scadenze stabilite dal CCNL applicato.

Cosa comporta la scadenza dei permessi?

Come da normativa vigente, il corrispettivo delle ore di permesso residue al 31 dicembre di ciascun anno e non godute entro la scadenza stabilita dal CCNL applicato dall’azienda, deve essere liquidato o assoggettato a contribuzione.
In prossimità della scadenza, solitamente, il consulente del lavoro, invia una comunicazione con la quale si evidenziano le ore che saranno oggetto della verifica.
Le possibilità, alternative tra loro, sono:

  • fruizione delle ore di permesso entro il cedolino di competenza della scadenza stabilita dal CCNL;
  • liquidazione delle ore di permesso entro il cedolino di competenza della scadenza stabilita da CCNL;
  • anticipazione del versamento contributivo previdenziale ad esse riferito;
  • stipula di un accordo individuale di differimento del termine di fruizione dei permessi residui prima dell’elaborazione dei cedolini di competenza della scadenza stabilita da CCNL.

Come previsto dalla normativa, il recupero della contribuzione, è consentito nel termine di 12 mesi
successivi al periodo cui i relativi elementi si riferiscono; superato tale termine, per recuperare gli importi
già assoggettati, occorre avvalersi dell’istituto della regolarizzazione.

Si consiglia di attuare, in accordo con i dipendenti, una pianificazione di massima dei permessi su base annuale, al fine di evitarne la scadenza o l’eccessivo accumulo.

Cosa comporta la scadenza delle ferie?

Come da normativa vigente, il corrispettivo delle ferie residue al 31 dicembre di ciascun anno e non godute nei 18 mesi successivi (dunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo al periodo di fine maturazione) deve essere assoggettato a contribuzione.

In prossimità della scadenza, solitamente, il consulente del lavoro, invia una comunicazione con la quale si evidenziano le ore che saranno oggetto della verifica; è necessario considerare che nei conteggi sono già incluse le ore da fruire obbligatoriamente ogni anno (4 settimane stabilite per legge).

Le possibilità, alternative tra loro, sono:

  • fruizione delle ore di ferie residue entro il 30 giugno;
  • anticipazione del versamento contributivo ad esse riferito;

Come previsto dalla normativa, il recupero della contribuzione è consentito nel termine di 12 mesi successivi al periodo cui i relativi elementi si riferiscono; superato tale termine, per recuperare gli importi già assoggettati, occorre avvalersi dell’istituto della regolarizzazione.

Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e che non è prevista la liquidazione delle stesse se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Si consiglia di attuare, in accordo con i dipendenti, una pianificazione delle ferie su base annuale, cd. Piano Ferie, al fine di evitarne la scadenza o l’eccessivo accumulo.


Rimaniamo a vostra disposizione per approfondimenti o qualunque specifica a riguardo.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 051.751302 o via e-mail studio@vueltasrl.it .