Con la manovra finanziaria 2023 si è ampliata la platea dei contribuenti ammessi al regime agevolato, cd. forfetario, a partire dal 2023. Infatti, la soglia di ricavi da non superarsi nell’anno precedente, ai fini dell’accesso o del mantenimento del regime forfetario nell’anno successivo, è stata implementata da 65.000 a 85.000 euro.
Si fa anche presente che, come ogni anno, i forfetari, iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani e Commercianti (no Gestione Separata) possono, su base facoltativa, usufruire di un’altra agevolazione: nello specifico possono richiedere di essere ammessi al versamento della contribuzione previdenziale ridotta del 35% rispetto all’ammontare dovuto.
Al fine di potersi avvalere di questa possibilità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita domanda telematica entro il 28 febbraio 2023, in autonomia o delegando un intermediario, tramite il Cassetto Previdenziale INPS.
Attenzione: il contribuente forfetario che ha già richiesto la riduzione contributiva in passato non è tenuto a presentare alcunché. Infatti, la comunicazione effettuata negli anni passati resta valida sino a revoca o sino alla perdita dei requisiti di permanenza nel regime agevolato forfetario.
Laddove i requisiti di permanenza nel regime forfetario siano venuti meno nel 2023, oppure laddove a partire da tale anno si intenda rinunciare volontariamente all’agevolazione, deve essere comunicata la rinuncia alla contribuzione ridotta – sempre tramite Cassetto Previdenziale – entro la medesima data del 28 febbraio.
Tornando alla richiesta della riduzione contributiva, è necessario ricordare che la scelta deve essere fatta tenendo in attenta considerazione i riflessi pensionistici. Infatti, a fronte di minori versamenti, proporzionalmente minore risulterà l’accredito della contribuzione ai fini dei calcoli pensionistici.
Rimaniamo a vostra disposizione per approfondimenti o qualunque specifica a riguardo.
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