Finalmente è terminato l’iter legislativo della c.d. “pace fiscale”, che aspettavamo fin dalla primavera 2017.
Purtroppo alcune promesse non sono state mantenute, nel succedersi di indiscrezioni e smentite da parte del Governo e dei media, intervallati da lunghi periodi di silenzio. Possiamo immaginare le ragioni di questo tiramolla che ha portato, con la pressione dovuta all’avvicinarsi della scadenza dei termini, all’approvazione di un provvedimento incompleto, che accontenta parzialmente gli interessati, contraddistinto da macroscopiche differenze di trattamento tra i vari soggetti interessati al medesimo problema, cioè la risoluzione del contenzioso con Equitalia, oggi AdE Riscossione. E’ perciò auspicabile che in futuro la normativa sia ritoccata, per rendere più omogeneo ed equo il trattamento nei confronti di una più ampia platea di Contribuenti. In questo momento il provvedimento, condiviso o meno, è già legge.
Di seguito riassumiamo quanto stabilito dal DL 119 del 2018 in merito alla rottamazione Ter , con le modifiche apportate in sede di approvazione della Legge di Bilancio n. 302, in vigore dal 1°gennaio ’19, con particolare riguardo ai commi: da 184 a 198 dell’art. 1 che trattano la:
PACE FISCALE (L.302/2018-art. 1 commi 184-198)
Soggetti interessati: sono le sole persone fisiche. Restano pertanto escluse tutte le Società, le Associazioni e ogni altro soggetto.
Oggetto: sono i debiti, risultanti dalle sole cartelle esattoriali (restano quindi esclusi quelli derivanti dagli avvisi bonari), affidati al Concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 a 31 dicembre 2017, derivanti dalle dichiarazioni annuali riguardanti:
- IRPEF – IRAP – IVA e
- Contributi dovuti dagli Iscritti alle Casse previdenziali professionali e alle Gestioni previdenziali del Lavoratori autonomi INPS (Artigiani e Commercianti).
Sono escluse le cartelle d’importo fino a 1.000 € notificate dal 2000 al 2010, che sono state automaticamente annullate il 31 dicembre scorso.
Limiti soggettivi: la sanatoria è riservata ai Contribuenti persone fisiche che si trovino in gravi difficoltà economiche, qualora l’indicatore ISEE familiare non superi i 20.000 €.
Limiti oggettivi: sono esclusi gli importi non risultanti dalle dichiarazioni annuali, come quelli derivanti da attività di accertamento;
Modalità: rientrano, con pagamento “a saldo e stralcio”:
a) le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di solo capitale e interessi (le sanzioni e le addizionali sono cancellate), sanabili con versamenti nella misura del:
16% qualora l’indice ISEE non risulti > 8.500 €
20% “ risulti > 8.501 € < 12.501 €
35% “ “ > 12.501€ < 20.000 €
b. gli aggi (per intero) maturati a favore dell’Agente delle riscossione e il rimborso delle spese di procedura da questi sostenute.
Particolarità: qualora, per il contribuente persona fisica, sia stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla normativa sulla crisi da sovra indebitamento tutti gli importi a) e b) saranno sanabili col versamento del solo 10% .
Termini: il Debitore manifesta all’Agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019, indicando il numero delle rate di cui intende usufruire.
L’Agente della riscossione, comunica al Contribuente, entro il 31 ottobre 2019, l’ammontare delle somme dovute e delle singole rate, oltre agli eventuali importi non rientranti nella sanatoria.
Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi nella misura del 2% annuo.
Versamenti: il versamento di quanto dovuto può avvenire:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- in 5 rate pari al:
35% con scadenza al 30 novembre 2019
20% “ “ al 31 marzo 2020
15% “ “ al 31 luglio 2020
15% “ “ al 31 marzo 2021
15% “ “ al 31 luglio 2021
Somme escluse per mancanza di requisiti: in tale caso queste somme sono automaticamente incluse nella c.d. rottamazione ter, e il loro importo è ripartito in 17 rate, gravate di interessi al 2%, scadenti come segue:
il 30% entro il 30 novembre 2019 le altre 16 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e 30 novembre a partire dal 2020.
Vecchie rottamazioni: i debiti possono essere estinti, con la presente sanatoria, anche se già ricompresi in vecchie rottamazioni non portate a termine.
I versamenti effettuati restano acquisiti a titolo definitivo, ma sono comunque computati ai fini della presente definizione.
Controlli: L’Agente della riscossione insieme all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza procederà al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione relativa alla grave difficoltà economica del Richiedente.
ROTTAMAZIONE TER ( D.L.119/2018)
In ogni caso, come per i debiti non rientranti nella c.d. “pace fiscale”, i Contribuenti possono aderire alla rottamazione ter, per le somme affidate all’Agente della riscossione (con esclusione degli avvisi bonari) dal 2000 al 2017 presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019.
Possono essere ricompresi i debiti già inseriti nella prima rottamazione, anche se decaduta per mancato versamento e anche i debiti inclusi nella rottamazione bis, purché risultino pagate le rate scadenti nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018.
L’Agente della riscossione provvederà ai conteggi, inviando al Contribuente, entro il 30 giugno 2019 il prospetto delle somme dovute e i bollettini relativi alle rate eventualmente richieste, al massimo 18 consecutive, che scadranno:
il 31 luglio 2019 per il 10% del dovuto,
il 30 novembre 2019 per il 10% del dovuto,
il restante i 4 rate annuali, scadenti:
28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre, per i 4 anni successivi.
IMPORTANTE:
A seguito della presentazione dell’istanza:
- Il Contribuente può ottenere il rilascio del DURC,
- Sono sospesi i pagamenti delle precedenti dilazioni,
- Il debitore non è più considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di eventuali rimborsi e per i pagamenti a suo favore da parte della P.A.,
- L’Agente della riscossione, limitatamente agli importi rientranti nella definizione agevolata non proseguirà nelle azioni esecutive già avviate e non saranno intraprese nuove procedure. Resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte.
Per coloro che aderiranno alla definizione agevolata in oggetto, c.d.: rottamazione ter 2018, indipendentemente dal fatto che venga o meno pagata la prima rata o una delle successive, non sarà più possibile richiedere per lo stesso debito una nuova rateazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateazione sarà revocata.
Nota positiva: il 31 dicembre scorso sono stati cancellati tutti i debiti d’importo residuo, al 28/10/2108 fino a 1.000 €, riferiti a cartelle esattoriali emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il nostro ufficio è a disposizione per la valutazione delle possibilità offerte dalla presente normativa, verificando dietro Vostra delega lo stato degli eventuali debiti ed esaminando insieme a Voi la scelta più opportuna da operare.
Vi preghiamo di fissare a breve termine un appuntamento, con la raccomandazione di non sottovalutare questa opportunità che, seppure con sacrificio, permette di sanare in tempi ragionevoli le pendenze col fisco.
Cordiali saluti.
VUELTA Srl