Ricordiamo che tutti i soggetti passivi Iva residenti, a partire dal 1° gennaio 2019, avranno l’obbligo di fatturare in formato elettronico ed adempiere ad una serie di doveri.
Tempi e modi di emissione delle fatture attive
La fattura si considera emessa, se parliamo di fattura elettronica, quando è trasmessa e viene accettata dal Sistema di Interscambio (SdI).
Le tempistiche attualmente vigenti prevedono che la fattura sia consegnata entro le ore 24 del giorno in cui si verifica l’esigibilità. Per il primo semestre 2019, è previsto che non saranno sanzionati gli invii al SdI effettuati entro il termine della propria liquidazione IVA. Mentre a partire dal 1° luglio si avranno dieci giorni di tempo dalla data dell’esigibilità.
Cosa accade il 31 dicembre 2018
Accade che per rispettare la normativa vigente, le fatture datate 31 dicembre 2018, per poter essere considerate fatture emesse nell’anno in corso, e quindi fuori da obbligo di e-fattura, devono essere consegnate alla controparte entro il 31 di dicembre.
Consigliamo dunque due strade: 1. anticipare la fatturazione, quando è possibile, in modo tale da riuscire effettivamente a consegnare le fatture entro il 31 dicembre; 2. trasmettere ufficialmente alla controparte la fattura nel 2019. In tal caso occorrerà emettere fattura elettronica, poiché è scattato il fatidico ‘1° gennaio 2019’.
Per chi invece emette le fatture differite, dovrà procedere con l’emissione della fattura entro il 15 gennaio 2019 con riferimento alle operazioni tracciabili (DDT, verbale di intervento ecc…) poste in essere a dicembre 2018, e, ovviamente, dovrà trattarsi di fattura elettronica. Operando in questo modo l’imposta a debito dovrà confluire nella liquidazione di dicembre, evitando qualsiasi discussione in merito alle tempistiche di emissione e trasmissione.
Esempio
La Società Rossi Srl, nel mese di dicembre 2018 effettua delle consegne alla ditta Bianchi Snc, con regolari DDT riportanti le seguenti date: 07-12-2018, 16.12.2018 e 27-12-2018. La fattura differita dovrà essere emessa entro il 15-01-2019 (riportando gli estremi dei DDT) in formato elettronico, mentre, per quanto riguarda l’Iva a debito andrà nella liquidazione di dicembre.
Aspetto passivo tra carta e e-fatture
Come recentemente ribadito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea, ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, il documento cartaceo sarà perfettamente valido. In tal senso l’Agenzia precisa che la data di trasmissione è un elemento qualificante.
Esoneri da emissione della e-fattura
Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo di e-fattura i contribuenti che hanno aderito al regime fiscale dei minimi, i cosiddetti forfettari, coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento alla pagina contatti.