La legge di stabilità 2018 disciplina l’accordo di ricollocazione per limitare i licenziamenti esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale. Le caratteristiche principali sono le seguenti:
– l’accordo di ricollocazione deve contenere l’indicazione degli ambiti aziendali e l’indicazione dei profili professionali a rischio di esubero;
– tali lavoratori possono richiedere all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro;
– l’accordo di ricollocazione può prevedere che i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati ai possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze;
– il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce di tale servizio, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
– tale lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Al datore di lavoro che assume i lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali. L’esonero è riconosciuto per una durata di:
– diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
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