Riassumiamo i principali obblighi, previsti dalla legislazione vigente, per le aziende ed i lavoratori, nell’ambito della prevenzione, della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Chi è il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ?
La figura che, all’interno di una azienda, deve garantire tali obblighi è il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve informare, formare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche.
Chi ha l’obbligo di adempimenti e formazione ?
– Le aziende e gli studi professionali che hanno almeno 1 dipendente, stagisti, collaboratori a progetto, co.co.pro., collaboratori con voucher, praticante;
– Le aziende e gli studi professionali che non hanno dipendenti ma che sono composte da due o più soci attivi e operativi.
Chi NON ha l’obbligo di adempimenti e formazione ?
– Le aziende che non hanno dipendenti e che sono composte da soci familiari.
Adempimenti obbligatori – cos’è il DVR ?
Tra gli adempimenti più importanti c’è l’obbligo di redazione del DVR, Documento per la Valutazione dei Rischi, che non è altro che l’attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.
Quando deve essere effettuato il DVR ?
– Per le aziende di nuova costituzione, entro 60 gg;
– Per aziende esistenti entro 30 gg da modifiche societarie, sulle mansioni, luoghi di lavoro ecc … .
Formazione obbligatoria – quali corsi e chi deve svolgerli ?
– Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP (Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione);
– Antincendio;
– Primo soccorso;
Chi deve svolgere i corsi antincendio e primo soccorso ?
Il titolare oppure un lavoratore, che comunque deve essere sempre presente sul luogo di lavoro.
– RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai dipendenti con l’obbligo di comunicarne il nominativo all’INAIL.
– Corso per i lavoratori di nuova assunzione, secondo il rischio aziendale, i quali devono completare il percorso formativo entro 60 gg dalla data di assunzione.
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