L’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa prevede il Decreto Sostegni
Il Decreto Sostegni ha introdotto un’importante agevolazione per tutti coloro che non hanno compiuto 36 anni nell’anno solare di acquisto dell’abitazione principale.
I requisiti per potere usufruire del beneficio sono due:
- Requisito Anagrafico
- Requisito Reddituale.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E/2021 ha recentemente chiarito alcuni aspetti non ancora noti.
In primis il maggior chiarimento riguarda il limite ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di Euro 40.000, che deve essere verificato in capo all’acquirente della prima casa da destinare ad abitazione principale, oltre che per fruire dell’esenzione dell’imposta di registro e dell’imposte dell’atto di acquisto, risulta rilevante anche per l’ottenimento del credito d’imposta ai fini IVA.
La suddetta circolare è stata introdotta dal DL Sostegni Bis 73/2021 art.64 comma 6-11 che disciplina anche l’esenzione dell’imposte di trasferimento per l’acquisto dell’abitazione principale per i soggetti che hanno una età inferiore ai 36 anni.
L’esenzione riguarda gli atti stipulati in una finestra temporale ben definita, dal 26-05-2021 al 30-06-2022.
Il Sostegni Bis prevede l’esenzione delle imposte di registro ipotecarie e catastali per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso anche a seguito di provvedimenti giudiziari (es. aste) per l’acquisto di prima casa comprese le pertinenze (es. garage, cantine). Sono esclusi dall’esenzione gli immobili accatastati come A1, A8 e A9.
L’esenzione spetta per tutti gli atti traslativi e/o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto e dell’uso dell’abitazione.
La circolare chiarisce anche un altro aspetto: l’acquirente non deve aver compiuto 36 anni di età nell’anno solare in cui l’atto viene sottoscritto.
L’ISEE ricordiamo, è un indicatore calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), raffrontato al numero dei soggetti che fanno parte del cd. “nucleo famigliare” (i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU). Nell’atto notarile infatti si fa riferimento al protocollo della DSU.
L’ISEE solitamente è quello cd. “ordinario”, c’è la possibilità di richiedere anche l’ISEE cd. “corrente” nel caso in cui la situazione economica e patrimoniale sia variata in modo significativo (es. disoccupazione, cassa integrazione).
In merito al credito di imposta, viene disciplinato dal comma 7 art. 64 del Sostegni Bis. Si tratta quindi di un’ulteriore agevolazione per i soggetti IVA e che viene assolta se vengono rispettati i requisiti prima casa.
Il credito può essere portato in diminuzione delle imposte di registro ipotecarie e catastali, sulle successioni di donazioni, sugli atti e denunce. Una volta acquisito il credito può essere anche utilizzato per la diminuzione delle imposte sui redditi e compensate in F24. Questo può realizzarsi nella prima Dichiarazione dei Redditi successiva alla data di acquisto.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque specifica a riguardo.
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