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Bonus Acqua Potabile

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Arriva il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua

La Legge di bilancio 2021 ha previsto, con la finalità di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, la spettanza di un credito d’imposta, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Analizzeremo di seguito i principali aspetti relativi alla misura.

Destinatari:

  • persone fisiche “private”,
  • esercenti attività d’impresa, arti/professioni,
  • enti non commerciali (compresi ETS/enti religiosi riconosciuti).

Condizioni:

Il credito d’imposta spetta con riguardo alle spese sostenute:

  • per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290,
  • per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Spettanza:

Misura del credito d’imposta: 50% delle spese sostenute dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Importo massimo di spesa: applicato per singola unità immobiliare, non può eccedere i seguenti € 1.000 per persone fisiche “private”, € 5.000 per altri soggetti adibito all’attività commerciale/professionale o istituzionale
per gli ENC.

ENEA:

Le informazioni sugli interventi effettuati sono inviate telematicamente all’ENEA, ai fini del monitoraggio della riduzione del consumo di contenitori in plastica.

Provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate del 16/06:

Soggetti legittimati: il bonus spetta ai soggetti che sostengono le spese

  • su immobili “posseduti o detenuti”
  • in base a un titolo idoneo.

Pertanto spetta non solo in relazione agli immobili di proprietà/altro diritto reale, ma anche nel caso di immobili detenuti in base ad un contratto di locazione/comodato gratuito.

Imputazione delle spese: occorre fare riferimento

  • per le persone fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali, nonché per le imprese in contabilità semplificata al criterio di cassa,
  • per le imprese in contabilità ordinaria si applica il criterio di competenza.

Comunicazione delle spese:

La comunicazione va presentata in via telematica, anche tramite intermediario:

  • tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia,
  • tramite i canali telematici dell’Agenzia,

dal 1/02 al 28/02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

Utilizzo del credito d’imposta:

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus, ovvero in compensazione tramite F24;
  • altri soggetti: esclusivamente in compensazione tramite F24.

Rimaniamo a disposizione per qualunque specifica a riguardo allo 051.751302 o via e-mail studio@vueltasrl.it .