E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale, in attuazione della legge di bilancio 2017, il decreto che regolamenta il cosiddetto bonus nido e che prevede l’erogazione di due tipi di contributi.
Nello specifico, la disposizione normativa ha previsto, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, il riconoscimento dal 2017 di un buono di 1.000 euro a base annua:
- Come contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
- A supporto delle famiglie, presso la propria abitazione, in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
In entrambi i casi è necessario, per accedere al bonus, presentare all’INPS una domanda specificando a quale dei due contributi si intende accedere. Per ciascun anno, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre.
Novità importante è che il bonus nido non spetta in base al reddito ISEE, in quanto è passato l’emendamento che ha previsto l’eliminazione del tetto di reddito a 25.000 euro.
Il bonus non sarà cumulabile con le detrazioni previste dalle leggi 266/2005 e n.203/2008 relative a spese sostenute per la frequenza di asili nido. Può invece essere goduto nello stesso anno ma solo in relazione a mensilità diverse, il bonus detto “voucher asili nido – baby sitter” previsto dalla legge 92 0212 , in alternativa al congedo parentale, che è ancora in vigore fino al 2018.
Si attende ora dall’INPS, teoricamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la circolare di istruzioni per le modalità di presentazione della domanda.
Le domande saranno soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate che sono pari a 144 milioni di euro per il 2017, e che diventeranno 250 nel 2018, 300 nel 2019, 330 nel 2020.