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Concordato preventivo biennale per Partite Iva

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Concordato preventivo biennale per Partite Iva

Concordato preventivo biennale per Partite Iva

Proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

I contribuenti di minori dimensioni, ovvero quelli per i quali si applicano gli ISA, che nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato, non hanno avuto debiti tributari o contributivi pari o superiori a euro 5.000, potranno ricevere da parte dell’Agenzia delle Entrate una proposta vincolante per il pagamento delle imposte.

Il nuovo istituto riguarda sia i soggetti ISA effettivi sia quelli in regime forfettario. Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovuto nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo 2024 e 2025
(complessivamente 2 anni) ed è prorogabile per altri due anni.
Il concordato preventivo biennale consentirà ai contribuenti partite Iva e società di minori dimensioni, che applicano gli ISA (ed anche ai forfettari) di accordarsi con il Fisco in relazione al reddito da dichiarare e quindi alle imposte da versare. Questo in cambio di alcuni vantaggi in termini di accertamenti, cioè: non riceveranno nessun controllo da parte del fisco.
Non vi sono effetti ai fini Iva, nel senso che questa sarà calcolata e liquidata sulle fatture effettivamente emesse e ricevute.
L’accordo è rivolto in via sperimentale, per un anno, anche ai contribuenti che aderisco al regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14. In questo caso l’attività deve essere esercitata da più di due periodi di imposta.

Condizione essenziale è che i contribuenti non abbiano debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, come per contributi previdenziali accertati con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non rientrano nel suddetto limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati.
In pratica, dall’accordo sono escluse le grandi imprese, ma non solo: resteranno esclusi i contribuenti con debiti tributari sopra la soglia di 5.000 euro.

Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.
L’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. Quindi, in caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordato, il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale.
Ulteriore effetto del concordato è quello di inibire la possibilità all’Amministrazione finanziaria di effettuare le tipologie di accertamento di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73, cioè induttivi). Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 (omessi versamenti) è cioè esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito.

Gli aderenti avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del D.L. n. 50/17;
Inoltre, è previsto l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative.

N.B. Come già evidenziato in precedenza l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione continuerà quindi ad avvenire secondo le regole ordinarie.
Entro il 15 ottobre prossimo, data entro cui presentare il modello Redditi e Irap, deve essere accettata o meno la proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti ad esse equiparati, nonché dei soggetti tassati per trasparenza, il limite di 2.000 euro sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione).
In positivo deve essere evidenziato che eventuali maggiori redditi effettivamente realizzati nei due anni, o maggiori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Per quanto riguarda l’eventuale casistica in cui il contribuente vada a percepire minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati per una misura di almeno il 60%, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà. Tuttavia, è necessaria la presenza di circostanze eccezionali (che saranno definite con apposito decreto ministeriale).
L’adesione dovrà avvenire con la dichiarazione dei redditi 2024.

Il calcolo dei redditi proposti è legato a quello per la determinazione degli ISA; quest’anno esso riveste una maggiore importanza e deve essere eseguito insieme al contribuente, poiché i prospetti richiedono l’inserimento di elementi extra contabili ed il risultato necessita di un’attenta valutazione sull’opportunità o meno di prendere la decisione che è irrevocabile e vincolante per due anni.
Vi preghiamo quindi di prendere contatti con lo Studio per fissare un appuntamento.

NOTA: In seguito al ritardo dell’Agenzia nel fornire il software per il calcolo (14 giugno), il termine per il versamento delle imposte o del primo acconto, senza maggiorazioni, è spostato per i soggetti ISA al 31 luglio.


Rimaniamo a vostra disposizione per approfondimenti o qualunque specifica a riguardo.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 051.751302 o via e-mail studio@vueltasrl.it .