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Crisi d’impresa ed insolvenza

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Crisi d’impresa ed insolvenza

Crisi d’impresa ed insolvenza

 

 

Il secondo semestre 2017 ha visto la pubblicazione della legge delega per la riforma della “crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Il 21 dicembre è stato presentato il relativo decreto di attuazione che prevede la stesura del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Sebbene l’argomento possa sembrare di scarso interesse e riferibile a poche realtà economiche, viceversa, le nuove norme contenute nel Codice toccano da vicino e coinvolgono gran parte delle Aziende.

Perciò raccomandiamo la massima attenzione agli argomenti trattati da parte degli Amministratori delle Società, degli Imprenditori individuali e dei Professionisti.

Il Codice disciplina in modo complessivo, unitario e organico tutte le situazioni di crisi e d’insolvenza sia degli Imprenditori, a prescindere dalla loro natura giuridica e dall’attività esercitata, indipendentemente dalla loro dimensione e dal fatto che siano imprenditori agricoli, piccoli commercianti o artigiani (fino ad oggi esclusi per limiti dimensionali dalla legge fallimentare), sia quella dei Professionisti, dei Consumatori e delle Società pubbliche.

In sostanza viene totalmente modificata la legge fallimentare del 1942. Il testo, come sopra accennato, è in fase di messa a punto da parte del Ministero che ne disciplinerà la parte esecutiva, ma le linee guida sono già legge, chiare e ben delineate. Si rende necessario,  quindi, prenderle in considerazione sin da oggi.

Concettualmente la “ratio” della normativa è positiva. Contemporaneamente però sono imposti controlli e comportamenti precisi che prevedono conseguenze anche di natura penale, a carico dei responsabili delle aziende  se non rispettati. Sono stati anche introdotti obblighi di segnalazione ai competenti Organismi  da parte di terzi al’’emergere di “certi segnali”. Sono anche previsti  i parametri di controllo e di allerta (indici patrimoniali e finanziari), indicatori della crisi.

Non si è minimamente tenuto conto, in questa fase, della crisi economica in atto da un decennio, da cui non siamo ancora usciti, come non si è tenuto conto del tessuto aziendale italiano, difficilmente modificabile nel breve periodo, che è costituito da piccole o micro imprese sottocapitalizzate e fortemente indebitate.

Purtroppo il documento è stato elaborato da validissimi e insigni giuristi che, come spesso accade, hanno una visione teorica dei fatti aziendali e non si calano nella realtà.

L’entrata in vigore di queste norme, che sicuramente avverrà nel 2018, avrà un impatto molto forte su migliaia di Aziende. Si stima che delle oltre 550.000 Srl esistenti oltre un terzo abbia superato i parametri di allerta.

Fatta questa lunga premessa esaminiamo il Codice nei suoi aspetti significativi, iniziando dalla parte positiva della riforma. Mettiamo in evidenza i due punti principali di estremo interesse:

  • Viene tolto dal codice civile il termine “fallimento”, sostituito da “liquidazione giudiziale”. Cambia totalmente la “ratio” della legge: Il fallimento non è più visto in modo punitivo. L’Azienda insolvente non deve più essere espulsa dal sistema ma, prima che la crisi sia irreversibile deve essere fatto ogni tentativo per salvarne la continuità, mantenere i livelli occupazionali, conservare il know-how, salvaguardare i rapporti con i Clienti e soddisfare quanto più possibile gli interessi dei Creditori senza che, come oggi accade, venga dispersa ricchezza.

Qualora non sia possibile salvare l’Azienda all’Imprenditore che ha subito la “liquidazione giudiziale” (oggi fallimento) è data, a certe condizioni, la possibilità di riprendere ad operare ed è prevista finalmente “l’esdebitazione” cosa che attualmente è molto difficile da ottenere. (I debiti sono realmente estinti e nessuno in futuro potrà vantare diritti, dopo la chiusura della procedura).

  • In caso di difficoltà, verificandosi segnali di allerta, cioè prima che si manifesti la crisi e che si giunga all’insolvenza irreversibile, l’Imprenditore viene affiancato da Professionisti che lo aiuteranno ad adottare procedure di risanamento. Detti Professionisti, che devono far parte di un apposito Albo presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed operanti su incarico del Tribunale, dovranno seguire procedure di composizione assistita della crisi, di natura NON GIUDIZIALE E CONFIDENZIALE finalizzate al suo superamento, agevolando le trattative tra debitore e creditori.

Presso ogni Camera di commercio è istituito un Collegio di tre esperti denominato ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI che, su istanza dell’Imprenditore, tenterà di giungere ad accordi tra le parti entro un periodo massimo di sei mesi.

Il lato positivo di queste procedure è che, pur trattandosi di attività disciplinate dal “diritto fallimentare”, si possono definire in gergo molto semplice come “eseguite fuori dal Tribunale” la cui competenza subentrerà soltanto nel caso in cui la procedura non abbia esito positivo.

Per la prima volta, poi, il diritto cede il passo a considerazioni di natura aziendalistica ed economica.

A fronte di questi risvolti positivi, certamente non trascurabili, vengono poste regole di controllo e di segnalazione precise e che se non seguite puntualmente hanno risvolti pericolosi:

  • Innanzitutto, al verificarsi di segnali di crisi, l’Imprenditore DEVE rivolgersi all’Organismo di composizione della crisi chiedendo l’intervento per giungere a una soluzione.
  • Qualora l’Organismo citato non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato d’insolvenza deve darne notizia al Pubblico Ministero ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima.
  • Gli organi di controllo societari: Sindaci, Revisori e Società di revisione hanno L’OBBLIGO di avvisare immediatamente gli Amministratori delle Aziende dell’esistenza di fondati indizi di crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, avvisare l’Organismo sopra indicato.
  • I Creditori pubblici quali: Agenzia delle Entrate, Ente della riscossione, INPS dovranno segnalare il perdurare d’indebitamenti d’importo rilevante all’Imprenditore e contestualmente all’Organismo per attivare la procedura di composizione assistita della crisi.
  • A seguito delle segnalazioni l’Organismo convocherà immediatamente l’Imprenditore in via riservata e confidenziale al fine d’individuare le misure più idonee per porre rimedio allo stato di crisi.
  • Qualora il tentativo di soluzione non vada a buon fine, si attiverà presso il Tribunale competente una delle procedure concorsuali:
  1. Richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti,
  2. Proposta di concordato preventivo,
  3. Apertura della liquidazione giudiziale ( ex fallimento ).
  • Nella malaugurata ipotesi di apertura di quest’ultima procedura sono previste misure premiali sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale ( es. non punibilità per il reato di bancarotta semplice) in favore dell’Imprenditore che abbia tempestivamente seguito le disposizioni si cui sopra.

Il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando l’Imprenditore abbia proposto una delle predette istanze entro sei mesi dal verificarsi dei segnali di crisi quali:

  • esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari complessivo,
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

oppure messi in evidenza da indici di natura finanziaria considerando in particolare:

  1. il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi,
  2. l’indice di rotazione dei crediti,
  3. l’indice di rotazione del magazzino,
  4. l’indice di liquidità.

Va poi valutata la sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi, attraverso un business-plan che verifiche la fattibilità delle azioni di risanamento.

Diviene quindi indispensabile che la situazione finanziaria sia monitorata costantemente attraverso questi indicatori perché, al superamento di certi valori, non ancora identificati dal punto di vista normativo, ma ben noti agli analisti di bilancio, sorge l’obbligo a carico dell’Imprenditore di attivarsi immediatamente e di procedere alla segnalazione.

La legge tratta inoltre altri argomenti correlati che approfondiremo in un secondo momento quali: le nuove regole riguardanti le procedure concorsuali, l’esdebitazione, il sovra indebitamento, i privilegi, le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, misure penali. Su questa parte finale restiamo a vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

Ultimo argomento su cui vogliamo portare la vostra attenzione sono le MODIFICHE APPORTATE AL CODICE CIVILE. Di seguito indichiamo quelle che riteniamo di maggiore interesse:

  • E’ esteso alle Società a responsabilità limitata l’art. 2394 riguardante la responsabilità degli Amministratori e le azioni di responsabilità.
  • E’ sancito IL DOVERE DELL’IMPRENDITORE E DEGLI ORGANI SOCIALI di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti.
  • E’ esteso alle Società a responsabilità limitata l’art. 2409 sulla possibilità da parte dei Soci di richiedere al Tribunale la nomina di un Amministratore giudiziario.
  • Estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo: SINDACO MONOCRATICO O COLLEGIO SINDACALE da parte delle Società a responsabilità limitata quando questa per due esercizi consecutivi ha superato ALMENO UNO dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale : 2 milioni di euro,
  2. ricavi: 2 milioni di euro,
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio : 10.

Sperando di aver sintetizzato in maniera esaustiva le novità contenute nella nuova legge, nel caso di ulteriori chiarimenti potete scriverci alla pagina contatti.