Acquisti o vendi all’estero? Ecco tutto ciò che c’è da sapere
LA NORMATIVA SULLA DICHIARAZIONE D’INTENTO:
Come noto, agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nel limite di un plafond determinato con uno dei due metodi a disposizione (fisso o mobile).
Al fine di poter acquistare o importare beni senza pagamento dell’IVA, l’esportatore abituale deve rilasciare, anteriormente all’effettuazione dell’operazione a ciascun fornitore/prestatore; alla Dogana competente; una dichiarazione, la cd. dichiarazione (o lettera) d’intento.
NOVITA’ 2020 SULLA DICHIARAZIONE D’INTENTO:
Le nuove norme 2020 non richiedono più, dal punto di vista formale, che l’esportatore abituale inoltri la dichiarazione di intento al fornitore, limitandosi a disporre che quest’ultimo, nelle fatture emesse in base alle dichiarazioni d’intento, riporti gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione (o vengano indicati nella dichiarazione doganale, nel caso di utilizzo in sede di importazione).
E’ evidente che l’esportatore abituale dovrà però continuare ad inoltrare la lettera di intento, precedentemente trasmessa in via telematica, in modo tale da permettere al fornitore di includere nelle fatture il dato obbligatorio (il numero di protocollo attribuito alla lettera di intento dal sistema informativo dell’Agenzia).
Più semplicemente tale comunicazione al fornitore diventa priva di particolari formalità; infatti non sarà più necessario che l’esportatore abituale trasmetta copia del modello approvato, debitamente sottoscritto, unitamente a copia della ricevuta telematica così ottenuta, ma sarà sufficiente una comunicazione generica in cui evidenzia, unitamente alla volontà di acquistare in non imponibilità (per un determinato volume o per una determinata operazione) anche il fatto di aver proceduto all’invio telematico della lettera di intento, avendo ricevuto un determinato numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
A questo punto il fornitore deve continuare ad effettuare il cd. “riscontro telematico”, cioè ad accedere all’apposita funzionalità web dell’Agenzia Entrate al fine di verificare la veridicità della trasmissione telematica.
N.B.: per il fornitore si aggiunge il nuovo obbligo di riportare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall’Agenzia.
Adempimenti eliminati con la soppressione del comma 2 dell’art. 1 DL 746/83:
- numerazione progressiva nel registro delle dichiarazioni;
- obbligo di numerare progressivamente la lettera di intenti (da parte di entrambi i soggetti); annotare entro 15 giorni (dalla emissione per l’esportatore abituale e dalla ricezione per il fornitore) in apposito registro.
- riepilogo delle lettere di intento ricevute dal fornitore nella dichiarazione Iva annuale
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