Tutto ciò che c’è da sapere sulle fatture 2019 ricevute nel 2020
LA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELL’IVA:
L’art. 2 DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva 2017”) ha modificato le regole della detrazione dell’Iva, chiarite dalla CM 1/2018. Inoltre, nel 2018 il DL 119/2018 (cd. “Collegato fiscale 2019”) ha introdotto nuove regole per poter portare in detrazione l’Iva sugli acquisti nell’ambito delle liquidazioni periodiche.
Esaminiamo ora i riflessi di tali disposizioni sulle fatture emesse nel 2019 ed annotate nel medesimo 2019 o nel 2020.
ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA:
L’esercizio della detrazione IVA è collegato alla ricezione della fattura, in quanto permette l’annotazione sul registro acquisti.
Il termine ultimo entro cui procedere risulta, attualmente, differenziato a seconda che la fattura d’acquisto riguardi un’operazione effettuata nel medesimo anno o nell’anno precedente.
Secondo i chiarimenti della CM 1/2018, occorre attenersi agli adempimenti che vedremo di seguito.
FATTURA EMESSA NEL 2019 e RICEVUTA NEL 2019:
nel caso in cui la fattura emessa (e con Iva esigibile) in un anno (es: 2019) sia giunta nello stesso anno (2019):
- nel caso in cui tale fattura sia annotata nel medesimo anno (2019): permette l’inserimento nelle liquidazioni periodiche Iva,
- se annotata l’anno successivo (entro il 30/04/2020): risulta detraibile solo in dichiarazione annuale Iva e ciò richiederà una separata annotazione nel registro degli acquisti.
FATTURA EMESSA NEL 2019 e RICEVUTA NEL 2020:
Nel caso invece in cui la fattura emessa con data 2019 sia ricevuta nel 2020 si dovrà procedere in questa maniera
- la relativa IVA andrà computata nelle liquidazioni periodiche del 2020 (è indifferente che si tratti di fattura “differita”).
LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA:
Si noti che:
- nei (rari) casi di assenza di fattura elettronica (es: contribuenti minimi/forfettari; medici; ecc.): l’Agenzia non richiederà la prova della ricezione della fattura, la CM 1/2018 ha, infatti, ritenuto sufficiente provare la ricezione nel 2019 tramite la “corretta tenuta della contabilità”, e cioè apponendo un protocollo di ricezione coerente con la numerazione progressiva del 2019, delle fatture di acquisto
- in presenza di fattura elettronica: la data di ricezione sarà sempre certificata dall’esito di ricezione dell’SDI.
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