I CORRISPETTIVI TELEMATICI
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo, per chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, di certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta, ma un documento commerciale che però non avrà alcun valore fiscale.
Sono esonerate le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
GLI STRUMENTI
Gli strumenti a disposizione sono: 1. Il Registratore Telematico (RT), che consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet; 2. La Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. Tale procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (per esempio un bar) sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico. Mentre gli operatori che usavano ricevute compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc…) potranno valutare l’opportunità di utilizzare la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
I VANTAGGI
Non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi e non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti, con conseguente riduzione dei costi e vantaggi operativi.
Chi si doterà di Registratore Telematico non dovrà più conservare il libretto di servizio, perché tutte le informazioni sulla verificazione periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente all’Agenzia e potranno essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.
I costi per la verificazione periodica si riducono, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, in quanto si passa da una verificazione annuale a una biennale.
Inoltre, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Se al momento di chiusura di cassa dovessero presentarsi problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT a internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sull’RT: sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.
SE NON SI RISPETTA L’OBBLIGO
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
ATTENZIONE
Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi: pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 2020. È molto importante, quindi, attivarsi sin da subito per verificare e acquistare – presso i rivenditori autorizzati – il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso.
In caso di ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente o scriverci alla pagina Contatti.