L’art. 3 del D.l. n. 50/2017, cd. “Manovra correttiva”, ha introdotto nuove disposizioni per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari.
In particolare la manovra ha interessato i seguenti aspetti:
- Visto di conformità – il limite di utilizzo oltre il quale scatta l’obbligo del visto di conformità si riduce da 15.000 da 5.000 Euro per tutti i crediti tributari; la disposizione si applica ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24-04-2017;
- Violazioni al visto – viene estesa al caso di utilizzo del credito in violazione alle disposizioni del visto di conformità la procedura degli “atti di recupero”, come avviene per i crediti “inesistenti” e che hanno valenza “accertativa”;
- F24 Entratel/Fisconline – i titolari di partita devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate in caso di compensazione per qualsiasi importo di crediti tributari (inclusi i crediti d’imposta da quadro RU); la disposizione sarà resa applicativa a decorrere dal 01-06-2017.