Ecco i dettagli relativi alla proroga del versamento dell’acconto per le imposte del 2020
Il DL “Ristori-bis” ha ampliato le ipotesi di proroga al 30/04/2021 del versamento della 2° o unica rata dell’acconto 2020 delle imposte per i soggetti ISA introdotte dal “DL Agosto”.
Dal punto di vista soggettivo:
La proroga opera limitatamente ai soggetti ISA, intendendosi con ciò:
- i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva/prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA (ex studi di settore)
- indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva (es: contribuenti minimi/forfettari; L. 398/91; ecc.) o oggettiva, indicate nei rispettivi quadri reddituali (es: non normale svolgimento dell’attività; ecc.)
- con ricavi/compensi non superiori al limite di € 5.164.569 anche ai soggetti indicati ex art. 1, c. 2, DPR 27/06/2020, ossia i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5,115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
- collaboratori dell’impresa familiare;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.
Pur se non espressamente richiamati, si ritiene la proroga riguardi anche i soggetti che determinano il reddito con di criteri forfetari.
Sono perciò esclusi i “privati” che dovranno rispettare il termine del 30 novembre per la 2° rata di acconto.
Dal punto di vista oggettivo:
La disposizione normativa, fa riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e, dunque, non solo IRPEF e IRES, ma tutti i versamenti che rivengono dalle dichiarazioni dei Redditi ed Irap. Riguardanti quindi:
- Ires/Irpef (incluse relative addizionali)
- imposte sostitutive dei redditi (contribuenti minimi e forfettari ecc.)
- la cedolare secca sui canoni di locazione (pari al 95% dell’imposta dovuta)
- acconto del 20% sui redditi a tassazione separata
- IVIE/IVAFE sugli investimenti all’estero
- contributi previdenziali “variabili” (IVS, Gestione separata Inps di professionisti senza Cassa)
- IRAP (ove non operi la soppressione del versamento).
Condizioni:
L’art. 98, c. 2, DL 104/2020 subordina la proroga per i soggetti ammessi, alla condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto al 1° semestre dell’anno precedente (2019).
Eccezione:
A prescindere dalla diminuzione del fatturato/corrispettivi detta proroga al 30/04/2021 si applica:
- ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’All. 1 al DL Ristori (come sostituito dal DL 149/2020) e nell’All. 2 al DL Ristori-bis in esame, aventi domicilio fiscale/sede operativa nelle “zone rosse”
- agli esercenti attività di gestione di ristoranti anche nelle “zone arancio”.
Rimaniamo a disposizione per qualunque specifica a riguardo allo 051.751302 o via e-mail studio@vueltasrl.it .