È necessario innanzitutto fare un distinguo sul tema dell’utilizzo dell’automobile da parte del dipendente nell’ambito dell’attività lavorativa: utilizzo della propria auto (caso 1) ; utilizzo dell’auto aziendale (caso 2).
1. Utilizzo della propria auto:
In questo caso il rimborso chilometrico, fiscalmente, è trattato in maniera diversa a seconda che la trasferta del dipendente avvenga all’interno o al di fuori del territorio comunale dove ha sede l’impresa.
Nel caso di trasferta all’interno del territorio comunale, i rimborsi erogati sono imponibili in capo al dipendente mentre, nel caso di trasferta fuori dal territorio comunale, questi sono esclusi da tassazione.
Come chiarito dalle Risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009 nonché dalla Circolare n. 326/E del 1997, l’ammontare dell’indennità è calcolata in considerazione della percorrenza effettiva, del tipo di auto usata e dal costo chilometrico che si evince dalle Tabelle ACI.
2. Utilizzo dell’auto aziendale ed uso promiscuo:
Nel caso in cui il dipendente utilizzi l’auto aziendale esclusivamente per lavoro non è previsto nessun rimborso.
Se invece il dipendente utilizza l’auto anche privatamente il problema è opposto in quanto usufruisce di un benefit che corrisponde ad un compenso in natura e perciò viene tassato convenzionalmente al 30% del costo dell’auto desumibile sempre dalle stesse tabelle ACI.
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